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Annullamento del debito
Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo e indicate nella cartella. Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela e/o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente versate.
La richiesta di autotutela
Il contribuente può presentare richiesta di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa debitoria senza alcun termine di scadenza. L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha ragione adotta un provvedimento di sgravio. L'ente è poi tenuto a comunicare il provvedimento all'Agente della riscossione.
Il ricorso
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente (es. commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Se la commissione accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento e il conseguente provvedimento di sgravio che deve essere emesso dall’ente creditore. Nel caso in cui l'ente non adotti il provvedimento di sgravio, il contribuente può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della riscossione.

