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Sospensione della riscossione

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 , anche dagli Agenti della riscossione.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che la commissione tributaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella. 

 
Novità: con la direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria. Basta consegnare compilato allo sportello il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.