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Richiesta di un piano straordinario (fino a 120 rate)

Puoi ottenere fino a 120 rate mensili. Scopri in quali casi e la documentazione necessaria per presentare la richiesta.

Se non sei nella condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Questa situazione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973; in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche (vedi art. 1 comma 1-quater 1 art. 19).

In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, tramite gli specifici 
indirizzi pec
 riportati nel modello R4, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità.

Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.