Rateizzazione

Se hai ricevuto una cartella di pagamento e vuoi rateizzare il tuo debito, puoi farlo in modo semplice e veloce. Scopri come.
Puoi inviare la richiesta di rateizzazione via pec, attraverso gli specifici indirizzi riportati in ciascun modello di rateizzazione, oppure presentarla presso uno dei nostri sportelli.
Per importi fino a 100 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione direttamente on-line usufruendo del servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata.
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, non sei considerato inadempiente verso gli enti creditori e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura di riscossione.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio”, e i cui effetti sono stati prorogati dal “Decreto Agosto” dal "Decreto Legge n. 125/2020" e, in ultimo, dal “Decreto Ristori”), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Decreti Legge n. 3/2021, 34/2020 e 137/2020
Il DL n. 3/2021 prevede che il pagamento delle rate sospese, ossia quelle con scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio 2021.
Le rate con scadenza successiva al periodo di sospensione devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha previsto che anche i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, possano chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Per approfondimenti vai alla sezione sulla Definizione agevolata.
Debiti fino a 100.000 euro - piano ordinario | Debiti superiori a 100.000 euro - piano straordinario |
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Per debiti fino a 100 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda (on-line oppure tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione), senza aggiungere alcuna documentazione, salvo che la Società non sia in liquidazione, e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, accedi automaticamente al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti. |
Per debiti superiori a 100 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda (tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione) e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). |
Piano straordinario
Se la tua azienda non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Dovrai presentare alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.
Proroga
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati devono produrre un nuovo modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione. Altrimenti, è necessario documentare gli eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere più il pagamento della dilazione in corso (improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, cessazione dell’attività della ditta individuale, ecc).
Le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
Indice di liquidità: è l’indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. Nell’ambito delle rateizzazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 72 rate), se l’importo complessivo da rateizzare è superiore a 100 mila euro, le società attestano lo stato di difficoltà economica e, di conseguenza, accedono al beneficio della rateizzazione quando il valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell’azienda, è inferiore a 1. Il calcolo dell’indice di liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere alla dilazione.
Indice alfa: è un parametro che viene utilizzato per determinare il numero delle rate concedibili alle imprese in caso di dilazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 72 rate), quando l’importo complessivo da rateizzare è superiore a 100 mila euro.
Società/Ditte individuali in liquidazione
In caso di società/ditte individuali in liquidazione dovrà essere sempre prodotta (oltre all’eventuale documentazione necessaria per importi da rateizzare superiori a 100 mila euro) una relazione sottoscritta da un professionista (i cui requisiti sono individuati dagli articoli 161 e 67, comma 3, lettera d della Legge Fallimentare), nella quale dovranno essere indicati:
- i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante;
- in caso di richiesta di proroga, i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate del precedente piano di rateizzazione concesso.
Il provvedimento di dilazione, indipendentemente dall’importo richiesto in rateizzazione, non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.
Puoi ottenere la rateizzazione per debiti complessivi inferiori a 100 mila euro direttamente on-line con il servizio “Rateizza adesso” in area riservata.
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