Sospensione

Se ritieni che le somme indicate in cartella non siano dovute, puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere la riscossione affinché l’ente creditore possa verificare la situazione.
In quali casi
Puoi chiedere direttamente a noi la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia), se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.
Come
Se sei in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata, puoi presentare la domanda direttamente on-line con il servizio “Sospensione”.
Se non hai le credenziali di accesso, ti basta compilare il modulo che trovi allo sportello o sul nostro sito e spiegare i motivi per cui non devi pagare.
Puoi presentare la domanda inviandola via e-mail esclusivamente agli indirizzi indicati nel modulo o presentare la domanda presso uno dei nostri sportelli.
Alla richiesta dovrai allegare un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole.
Cosa succede
Ricevuta l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
In assenza di riscontro da parte dell'ente entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il suo debito venga annullato.
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.
Esempio. Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del Comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Puoi fare ricorso al giudice o andare al Comune per chiedere lo sgravio. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se invece ti rivolgi direttamente all'Agenzia, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il Comune corregga l’errore.
Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012).