Fatturazione elettronica

Il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha fissato i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi introdotti in materia di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
In particolare, l’art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013 cit., prevede che, al di fuori del regime di adesione volontaria, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge 31 dicembre 2009, n. 196, i relativi obblighi decorrano inderogabilmente dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso.
Successivamente, l’art. 25, comma 1, DL 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89), ha anticipato al 31 marzo 2015 il termine di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può accettare e, conseguentemente, pagare fatture che non siano state emesse e trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che:
- l’allegato B) (“Regole tecniche”) del citato D.M. n. 55/2013 specifica le regole tecniche di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazione per mezzo del Sistema di Interscambio;
- l’allegato C) (“Linee guida”) del medesimo D.M. indica le linee guida da seguire per la gestione dell’intero processo di fatturazione in modalità elettronica.
Come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. n. 55/2013, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha individuato il proprio Ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Si precisa che il “Codice Univoco Ufficio” costituisce una informazione obbligatoria da riportare nella fattura elettronica, rappresentando l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Di seguito, quindi, si comunica il Codice Univoco Ufficio della Agenzia delle entrate –Riscossione al quale, a far data dal 01 luglio 2017, dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche.
Società destinataria della fattura | Codice Unico Ufficio |
---|---|
Agenzia delle entrate - Riscossione | UFQK7Y |
In ragione di quanto sopra, pertanto, si rappresenta che laddove - successivamente al 1° luglio 2017 - dovessero essere trasmesse tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) fatture contenenti il riferimento ad un Codice Univoco Ufficio diverso da quello sopra riportato, queste ultime saranno rifiutate dal sistema di interscambio.
In aggiunta al “Codice Univoco Ufficio”, che dovrà essere obbligatoriamente inserito nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si evidenzia che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tutte le fatture elettroniche dovranno riportare, laddove ex lege previsto, il corrispondente codice identificativo di gara (CIG ordinario ovvero, in caso di accordi quadro, il relativo “CIG derivato”), conformemente a quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, D.L. n. 66/2014.
Infine, si invita a voler consultare, per quanto di interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it, nonché la documentazione sulla predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72,l’Agenzia delle entrate -Riscossione è soggetta all’applicazione dello “split payment” per gli acquisti per i quali non è debitrice di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (ovvero per le fattispecie già soggette al meccanismo dell’inversione contabile - c.d. “reverse charge”).
Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973 (comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72).
Per ogni chiarimento e/o ulteriore informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo di Posta elettronica certificata fatturazioneelettronica@pec.agenziariscossione.gov.it